Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (6° provvedimento)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 2
1. Alle merci ammesse alla esportazione temporanea per essere
lavorate, giusta la tabella II, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 3
1. La concessione d'importazione temporanea dei cascami di seta, per essere macerati e pettinati, e' cosi' modificata:
"Cascami di seta per essere macerati, pettinati e filati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1951)".
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - LOMBARDO - TOGNI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI