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Modificazioni del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, e del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, concernenti decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, e' sostituito dai seguenti:
"I Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, ciascuno per le cooperative edilizie rispettivamente sottoposte alla loro vigilanza, assegneranno altri alloggi, possibilmente di uguale consistenza e valore, che si siano resi disponibili nella stessa od in altra cooperativa a contributo statale per effetto delle decadenze pronunciate nella rispettiva competenza, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, ai soci gia' dichiarati decaduti o radiati in applicazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, e del regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, che non si trovino in condizioni di ottenere la reintegrazione prevista nel presente e nel precedente art. 4, perche' l'alloggio originariamente ad essi spettante ha formato oggetto di trasferimento per successione o per atto tra vivi.

2. "Analoga assegnazione sara' disposta a favore degli eredi dei soci indicati nel comma precedente e a favore di coloro che vengono privati dei loro alloggi per effetto delle reintegrazioni previste nel presente decreto".

Art. 2

1. Le assegnazioni di cui al precedente articolo sono disposte con decreto del Ministro per i lavori pubblici o dei trasporti, man mano che si verifichino disponibilita' di alloggi per effetto delle decadenze a norma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425.

2. Gli aspiranti alle predette assegnazioni, ove non l'abbiano ancora fatto, debbono, a pena di decadenza, presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici o dei trasporti entro il termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Tutti gli aspiranti ai fini dell'assegnazione saranno graduati nell'ordine di anzianita' di iscrizione nelle cooperative di cui originariamente erano soci, dandosi pero' la precedenza ai soci decaduti o radiati che avevano acquistato in proprio il relativo suolo prima che fossero costruiti dalla cooperativa, alla quale i soci stessi lo conferirono, gli edifici di cui facevano parte gli alloggi dei quali i medesimi erano assegnatari o prenotatari e che non abbiano potuto ottenere la reintegrazione a norma del decreto luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, perche' l'alloggio originariamente ad essi spettante ha formato oggetto di uno o piu' trasferimenti per successione o per atto tra vivi, a qualunque titolo.

Art. 3

1. L'assegnazione a norma della presente legge estingue ogni diritto del socio derivante dalla decadenza o dalla radiazione.

Art. 5

1. E' fissato un nuovo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il quale i soci di cooperative edilizie a contributo statale, che siano stati riammessi in servizio dopo il 31 ottobre 1945, possono chiedere, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, la reintegrazione dell'appartamento per il quale furono dichiarati decaduti dalla prenotazione o dalla assegnazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - SEGNI - SCELBA - VANONI - PELLA - D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI