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Spese di manutenzione, rinnovazione ed acquisto del materiale elettorale di proprieta' dello Stato e spese inerenti al servizio tecnico ispettivo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le spese per la manutenzione e la rinnovazione delle urne per la votazione, dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, di proprieta' dello Stato, quelle di acquisto del suddetto materiale per le sezioni di nuova istituzione, quelle di trasporto del materiale stesso, nonche' quelle inerenti al servizio tecnico ispettivo, sono a carico dello Stato.

Art. 2

1. Le spese di cui al precedente articolo fanno carico, per l'esercizio finanziario 1950-51, al capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio medesimo ed a quelli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI SCELBA PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI