Varianti ai ruoli organici della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio e del Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale delle miniere presso il Ministero stesso
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nel ruolo del personale amministrativo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio di cui alla tabella 1 annessa al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, e' aumentato un posto di direttore generale (grado 4°).
Art. 2
1. Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituita la Direzione generale delle miniere.
2. La ripartizione degli affari fra la Direzione generale predetta e le altre Direzioni generali e' fatta con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.
Art. 3
1. Nel ruolo tecnico di gruppo B del Corpo delle miniere di cui alla tabella C annessa al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, sono diminuiti tre posti nel grado iniziale.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente legge.
2. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI