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Varianti ai ruoli organici della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio e del Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale delle miniere presso il Ministero stesso

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nel ruolo del personale amministrativo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio di cui alla tabella 1 annessa al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, e' aumentato un posto di direttore generale (grado 4°).

Art. 2

1. Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituita la Direzione generale delle miniere.

2. La ripartizione degli affari fra la Direzione generale predetta e le altre Direzioni generali e' fatta con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 4

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente legge.

2. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI