Modificazioni alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, sono apportate le modificazioni seguenti:
"La vacazione di cui all'art. 31 e' fissata in lire 170 all'ora per il geometra e lire 100 all'ora per gli aiutanti di concetto.
La vacazione di cui all'art. 32 e' fissata in lire 320 all'ora per il geometra e in lire 200 all'ora per gli aiutanti di concetto.
Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma dell'art. 33 sono fissate in lire 170 per il geometra e lire 100 per gli aiutanti, quelle del secondo comma dello stesso articolo in lire 200 per il geometra e lire 150 per gli aiutanti.
L'aliquota per le opere d'importo fino a lire 10 milioni prevista per la categoria I, lettera D, della tabella H e' fissata in lire 4,10".
Art. 2
1. Gli onorari relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri concernenti la costruzione di case di tipo popolare che fruiscono di contributi statali saranno computati in base alla legge 2 marzo 1949, n. 144, modificata a termine dell'art. 1 della presente legge, con detrazione del 25 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO SEGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI