Partecipazione dell'Amministrazione finanziaria nella Societa' per azioni "Cines"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata ad assumere partecipazioni fino alla concorrenza di lire 291.000.000 nella Societa' per azioni "Cines", avente per oggetto la produzione cinematografica.
Art. 2
1. Per gli effetti di cui all'art. 81, comma quarto, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge verra' provveduto con una aliquota delle maggiori entrate di cui al quarto provvedimento legislativo di variazioni di bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI