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Partecipazione dell'Amministrazione finanziaria nella Societa' per azioni "Cines"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata ad assumere partecipazioni fino alla concorrenza di lire 291.000.000 nella Societa' per azioni "Cines", avente per oggetto la produzione cinematografica.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI