Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle Amministrazioni provinciali e comunali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, e' sostituito dal seguente:
"Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno 1952, le Amministrazioni comunali e provinciali sono tenute a concedere ai rispettivi tesorieri, siano o non siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, su loro richiesta, un compenso annuale, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943, a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti onerosi.
"Si deve ritenere l'esistenza della onerosita' solo quando si verifichi una vera e propria perdita per il tesoriere".
Art. 2
1. L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, e' soppresso.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente, legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI