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Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il personale della milizia nazionale portuaria, disciolta col regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, che alla data dell'8 settembre 1943 apparteneva ai ruoli organici del servizio permanente quali risultano dalla legge 8 luglio 1929, n. 1337, e successive modificazioni ed integrazioni, deve considerarsi regolarmente collocato in congedo d'autorita' a decorrere dal 1 gennaio 1947.

2. Per coloro che alla data del 1 gennaio 1947:

  1. a) erano ancora prigionieri od internati di guerra, il collocamento in congedo decorrera' dalla data di cessazione di tale posizione protratta del periodo di licenza loro spettante secondo le disposizioni in vigore per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato;

  2. b) erano nei territori italiani ancora occupati dalle truppe delle Nazioni alleate e non restituiti al Governo italiano, il collocamento in congedo decorrera' dal giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la restituzione di tali territori al Governo italiano;

  3. c) erano nei territori che non verranno restituiti all'Italia in base al Trattato di pace, il collocamento in congedo decorrera' dal giorno successivo a quello in cui il detto Trattato e' entrato in vigore.

Art. 2

1. Dalle date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, determinate ai sensi dell'art. 3, alla data di collocamento in congedo, il personale di cui all'articolo precedente e' considerato in servizio con le limitazioni di cui al successivo art. 4.

2. Per il periodo suaccennato, valevole anche agli effetti del trattamento di quiescenza, al personale di cui sopra, salvo il trattamento piu' favorevole cui abbiano diritto in base alle disposizioni sui prigionieri ed internati di guerra, e' concesso il trattamento economico come appresso modificato:

  1. a) meta' degli assegni per coloro che, alla data di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, nei vari territori, abbiano prestato dieci o piu' anni di servizio;

  2. b) un terzo degli assegni per coloro che alla data suaccennata abbiano prestato meno di dieci anni di servizio.

3. Gli assegni da considerare ai fini dell'applicazione del comma precedente sono:

  1. 1) stipendio o paga;

  2. 2) aggiunta di famiglia, sino al 30 settembre 1945;

  3. 3) assegno temporaneo di guerra, sino al 15 agosto 1944;

  4. 4) integrazione temporanea, sino al 30 settembre 1945;

  5. 5) aumento integrazione temporanea, a decorrere dal 16 agosto 1944 e sino al 30 settembre 1945;

  6. 6) indennita' di carovita; con decorrenza dal 1 ottobre 1945.

4. Coloro che nel periodo suaccennato abbiano prestato servizio presso Amministrazioni statali non godranno del trattamento economico previsto dal presente articolo durante il periodo del servizio stesso.

Art. 3

1. Le date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, di cui al precedente articolo sono:

  1. 1) quella del 1 gennaio 1944 per coloro che, essendo in servizio permanente ai 31 dicembre 1943, non hanno chiesto oppure non hanno ottenuto il passaggio nell'Arma dei carabinieri in base al disposto dell'articolo 15 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, numero 16-B;

  2. 2) quella in cui ha cessato dal servizio presso l'Arma dei carabinieri il personale della disciolta, milizia che si e' avvalso del disposto dell'art. 15 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B;

  3. 3) quella della notifica, da parte della Commissione alleata di controllo, della raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944, al prefetto della Provincia, ancora, soggetta al Governo militare alleato, nella quale aveva sede il reparto di appartenenza del personale per prestare effettivo servizio;

  4. 4) quella di restituzione al Governo italiano del territorio nel quale aveva sede il reparto presso cui il personale era assegnato per prestare effettivo servizio.

Art. 4

1. Il trattamento economico previsto dal precedente articolo 2 va riferito alla posizione dei singoli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria alla data dell'8 settembre 1943, intendendosi, peraltro, cessate da tale data lo svolgimento della carriera e delle rafferme.

Art. 5

1. All'atto della liquidazione degli assegni da corrispondersi, a termini del precedente art. 2, verranno recuperate le somme che il personale avesse percepito a titolo di anticipazioni varie, nonche' le somme di cui lo stesso fosse eventualmente debitore per residuo debito per cessione sullo stipendio o sulla paga, oppure per altro titolo verso l'Amministrazione dello Stato.

Art. 6

1. A favore del personale collocato in congedo a norma della presente legge e che non sia stato entro il 30 giugno 1949 inquadrato nei ruoli civili o militari dell'Amministrazione dello Stato, viene computato un aumento di cinque anni sul servizio prestato, tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione, quanto ai fini della liquidazione della pensione.

2. Al personale suaccennato che non abbia raggiunto, anche tenendo conto della maggiorazione di cui al precedente comma, il minimo di servizio necessario alla liquidazione della pensione, e' corrisposta una indennita' una volta tanto pari a tante mensilita' dell'ultimo stipendio o paga e degli altri assegni pensionabili, quanti sono gli anni di servizio prestati, aumentati di cinque anni.

Art. 7

1. Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di L. 45.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sara' provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 419 delle stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 8

1. La liquidazione ed il pagamento degli assegni stabiliti dalla presente legge verranno effettuati dal Ministero della marina mercantile.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio

Art. 9

1. .Art. 9.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SIMONINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI