Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire un miliardo da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1948-49 per la costruzione a cura dello stesso Ministero di nuove caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nelle localita' che saranno stabilite di intesa tra i Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.
Art. 2
1. Per gli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica italiana, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 421, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento).
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI