Integrazione del ruolo amministrativo e del ruolo di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La tabella 4, allegata al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificata dal decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141, e' sostituita da quella allegata alla presente legge, vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.
Art. 2
1. La disposizione, di cui al n. 4 dell'art. 7 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e' sostituita dalla seguente:
"Per la carriera di ragioneria: il diploma di ragioniere".
Art. 3
1. Nella prima attuazione della presente legge, sono ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianita' di grado, richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° ed al 9°, rispettivamente, del ruolo amministrativo (gruppo A) e del ruolo di ragioneria (gruppo B), di cui ai numeri 1 e 4 della annessa tabella.
2. La riduzione di anzianita', di cui al precedente comma, non si applica al personale, che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si puo' fruire per conseguire piu' di una promozione.
Art. 4
1. Ai concorsi di cui all'art. 3 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, per la nomina nella carriera amministrativa di gruppo A, sono ammessi anche gli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie.
2. La nomina degli aspiranti di cui al precedente comma e' limitata a un numero di posti prestabilito per ogni concorso, che, in ogni caso, non deve superare la terza parte del numero totale dei posti messi a concorso.
Art. 5
1. La tabella n. 1, lettera n. 16, allegata al regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
2. Salariati di 20 gruppo (capi d'arte). . . . . . . . . . . . . . N. 86 Salariati di 3° gruppo (operai comuni) . . . . . . . . . . . . N. 234 Salariati di 5° gruppo (operai comuni) . . . . . . . . . . . . N. 170
Art. 6
1. Alla maggiore spesa di complessive L. 55.695.000, derivante dall'incremento dei ruoli amministrativo e di ragioneria, previsto dalla presente legge, si provvede con l'economia dipendente dalla contemporanea riduzione dei posti in numero di 43 unita' nel ruolo di sorveglianza (gruppo C), in numero di 6 unita', nel ruolo d'ordine (gruppo C) del personale degli istituti di prevenzione e di pena e con la riduzione di 32 unita' del personale salariato di 7ª categoria, nonche' mediante economia derivante dalla riduzione di L. 18.000.000 dalla somma stanziata nel capitolo n. 70 (vestiario ed armamento agenti di custodia) del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario 1950-51.
Art. 7
1. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI