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Sistemazione e conversione di obbligazioni italiane in valuta svizzera

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la presente legge:

Art. 1

1. I decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 921 e 16 aprile 1948, n. 788, sono ratificati.

Art. 4

1. Le obbligazioni in franchi svizzeri della Societa' idroelettrica Piemonte, soggette a cessione a norma degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, e degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1631, saranno acquistate dall'Ufficio italiano dei cambi per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 788. Tali obbligazioni sono soggette a cessione, alle medesime condizioni, anche se appartenenti alle persone o comprese nelle attivita' di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2197, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 973, qualora non siano presentate per la conversione prevista nel precedente art. 1.

Art. 6

1. All'onere di lire 237.747.260 derivante all'esercizio finanziario 1949-50 dall'applicazione della presente legge si fara' fronte:

  1. 1) per lire 150.996.700 con i versamenti al bilancio della entrata che saranno effettuati dalla Societa' idroelettrica Piemonte a titolo di pagamento interessi dal 1947 al 30 giugno 1950, per rimborso delle spese di allestimento e consegna dei nuovi titoli, nonche' per quota spese di conversione del prestito medesimo;

  2. 2) per lire 31.750.560 mediante versamento al bilancio dell'entrata della somma a suo tempo accantonata in dipendenza della legge di guerra 19 dicembre 1940, n. 1994;

  3. 3) per lire 55.000.000 con parte delle maggiori entrate di cui alle leggi 28 luglio 1950, n. 568, e 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni agli stati di previsione dell'esercizio 1949-50 (quinto e ottavo provvedimento).

2. Nell'esercizio finanziario 1950-51 all'onere relativo valutato in lire 85.556.950 si provvedera':

  1. 1) per lire 54.126.300 con i versamenti al bilancio dell'entrata che saranno effettuati dalla stessa Societa' idroelettrica Piemonte a titolo di pagamento degli interessi per il periodo dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951 e per quota della spesa annua di gestione delle nuove obbligazioni;

  2. 2) per lire 31.430.650 mediante riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto al capitolo 457 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1950-51.

Art. 7

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SFORZA - VANONI - LOMBARDO - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI