Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il testo dell'art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, e' sostituito dal seguente "Per la spedizione degli estratti e dei certificati, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti:
1) per gli estratti per copia integrale di qualsiasi atto di stato civile, comprese le copie di processi verbali di trascrizione di decreti ed altri atti, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in piu' lire 20;
2) per le copie degli atti e documenti inseriti nel volume degli allegati, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in piu' lire 20;
3) per gli estratti per riassunto di qualsiasi atto di stato civile lire 15;
4) per qualsiasi certificato lire 10.
Il pagamento dei diritti di cui al comma precedente dev'essere annotato in fine dell'estratto, della copia o del certificato".
Art. 2
1. Il testo dell'art. 191 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, e' sostituito dal seguente:
"Gli estratti e i certificati di cui al precedente articolo, occorrenti alle persone povere sono rilasciati con la esazione del diritto di lire 2, salvo che servano per scopi di beneficenza, di leva militare o pensione di guerra, nel qual caso sono rilasciati gratuitamente.
Gli estratti e i certificati anzidetti sono pure rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorita' per uso di ufficio ed a qualsiasi persona in tutti i casi in cui per disposizione di legge tali documenti sono esenti dalla tassa di bollo.
In fine dell'estratto o del certificato si deve indicare, oltre il nome e il cognome del richiedente, il motivo per il quale e' stato rilasciato gratuitamente".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI - SCELBA - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI