Aumento delle tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei ragionieri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei ragionieri, pubblicate con decreti del Capo del Governo rispettivamente in data 1 dicembre 1941, n. 1609, e 29 gennaio 1938, n. 137, sono modificate nel modo seguente:
"I compensi fissi sono aumentati di trenta volte e nella stessa misura sono aumentati gli scaglioni dei compensi a percentuale, ferme rimanendo le relative aliquote.
2. "Gli aumenti come sopra disposti comprendono quello del settanta per cento stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 833".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI