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Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena della zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi e per il godimento delle agevolazioni fiscali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Le costruzioni di cui all'art. 9 del suddetto regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale, sui fabbricati, purche' ultimate entro il 31 ottobre 1952, ferma restando, ad ogni effetto, la decorrenza del venticinquennio dal 7 novembre 1939.

Art. 3

1. Resta escluso il rimborso delle tasse e delle imposte gia' percette.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PICCIONI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI