Rimborso parziale, per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' consentito, per l'anno 1949, il rimborso parziale della imposta di fabbricazione, nella misura di lire 20 per ogni litro, sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza - compresi i motoscafi nelle localita' dove essi sostituiscono le vetture da piazza - munite della prescritta licenza dell'autorita' comunale e circolanti sul territorio dello Stato alla data del 1 gennaio 1949.
2. L'agevolazione sara' concessa, limitatamente ai giorni in cui le autovetture o i motoscafi hanno prestato effettivo servizio, in base al consumo medio presunto di:
1) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
2) litri 3 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti;
3) litri 2 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.
Art. 2
1. L'onere derivante dal presente provvedimento, nell'importo massimo di lire 215 milioni, verra' fronteggiato con una corrispondente aliquota delle entrate recate dall'ottavo provvedimento di variazioni al bilancio - esercizio 1949-50.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA - TOGNI D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI