Provvedimenti per il completamento del nuovo ospedale policlinico di Modena
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nella spesa di lire 1.800.000.000 occorrente per il completamento della costruzione degli edifici del nuovo ospedale policlinico di Modena, lo Stato concorre in ragione del cinquanta per cento della spesa medesima.
2. Lo Stato anticipera' il restante cinquanta per cento della spesa che rimane a carico degli Enti locali facenti parte del Consorzio per la costruzione dell'ospedale policlinico di Modena, previo impegno degli Enti stessi di rimborsare la quota a loro carico in 30 rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo all'approvazione degli atti di collaudo.
Art. 2
1. I lavori sono eseguiti a cura del Consorzio suddetto con l'osservanza delle disposizioni che regolano i lavori di conto dello Stato. Gli appalti sono effettuati d'intesa con l'Amministrazione dei lavori pubblici. I pagamenti sono effettuati dall'Amministrazione dei lavori pubblici in base a stati di avanzamento compilati dal Consorzio e confermati dall'Ufficio del genio civile di Modena.
2. Il collaudo e' eseguito da una commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita'.
Art. 3
1. A termini dello statuto del Consorzio ed in conformita' alle disposizioni sulla istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) gli edifici del nuovo ospedale sono destinati in perpetuo anche ad uso delle cliniche dell'Universita' degli studi di Modena in base a convenzione da stipularsi tra l'Ente comunale di assistenza, l'Istituto ospedali di Modena e l'Universita' degli studi di Modena.
Art. 4
1. Ai fini del precedente art. 1, e' autorizzata la spesa di lire 1.800.000.000. La spesa di cui al primo comma del presente articolo, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:
1) lire 50.000.000 nell'esercizio 1950-51
2) lire 150.000.000 nell'esercizio 1951-52
3) lire 350.000.000 nell'esercizio 1952-53
4) lire 450.000.000 nell'esercizio 1953-54
5) lire 450.000.000 nell'esercizio 1954-55
6) lire 250.000.000 nell'esercizio 1955-56
7) lire 100.000.000 nell'esercizio 1956-57
2. Allo scopo di eseguire i lavori di cui al precedente art. 1 in periodi di tempo abbreviati, il Consorzio e' autorizzato ad appaltare le opere anche per importi eccedenti gli stanziamenti annuali, ma in ogni caso per somme non superiori rispettivamente a:
1) lire 100.000.000 nell'esercizio 1950-51
2) lire 850.000.000 nell'esercizio 1951-52
3) lire 700.000.000 nell'esercizio 1952-53
4) lire 150.000.000 nell'esercizio 1953-54
5) ed a stipulare, occorrendo, anticipazioni con gli istituti di credito, di assicurazione, previdenza, nonche' consorzi finanziari ed a concordare pagamenti dilazionati entro i limiti degli stanziamenti con le stesse imprese esecutrici. Gli oneri relativi alle anticipazioni ed ai pagamenti dilazionati di cui sopra saranno a carico del Consorzio.
Le somme eventualmente non utilizzate in un esercizio, andranno in aumento nello stanziamento dell'esercizio successivo. Alla copertura della spesa di lire 50.000.000 da stanziare nell'esercizio finanziario 1950-51, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (primo provvedimento).
Art. 5
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - GONELLA - ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI