Organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, e' ratificato con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.1
Art. 2
1. Il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo di cui al precedente articolo, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministero della marina mercantile e' costituito dai seguenti uffici:
1) Direzione generale del naviglio;
2) Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;
3) Direzione generale del lavoro marittimo e portuale e dei
porti;
4) Direzione generale della pesca e del demanio marittimo;
5) Ispettorato generale degli affari generali e del personale;
6) Ispettorato tecnico".1
Art. 3
1. Il ruolo del personale amministrativo di cui alla tabella A, gruppo A (ruolo amministrativo), annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, e' sostituito da quello di cui alla annessa tabella.1
Art. 4
1. La ripartizione tra il Ministero della marina mercantile e quello dell'agricoltura e delle foreste dei ruoli organici dell'ex Commissariato generale per la pesca, previsti dal regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, sara' disposta con il provvedimento di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615.1
Art. 5
1. Il Consiglio di amministrazione per il personale civile della marina mercantile e' costituito dal Ministro per la marina mercantile, dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, dai direttori generali e dal capo del personale. Esso e' presieduto dal Ministro ed, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato.1
Art. 6
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente legge.1
Art. 7
1. La presente legge entra, in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.1
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SIMONINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI