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Miglioramenti di carriera al personale degli Istituti governativi dei sordomuti e della Scuola governativa di metodo per educatori dei ciechi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 3

1. I posti di direttore negli Istituti governativi dei sordomuti si conferiscono in seguito a pubblico concorso generale per titoli ed esami fra direttori e insegnanti forniti del titolo di speciale abilitazione richiesto dalla legge e che abbiano prestato servizio in un istituto di sordomuti almeno per un decennio come direttori, come maestri o cumulativamente in entrambi gli uffici.

2. E' soppresso l'ultimo comma dell'art. 493 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 4

1. La nomina a vicedirettore negli Istituti governativi dei sordomuti e' conferita, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, agli insegnanti di prima classe i quali abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 9°.

2. Durante la loro permanenza nel grado 9° sara' ad essi attribuito lo stipendio massimo del grado stesso.

3. Le promozioni dei vicedirettori al grado 80 sono conferite per anzianita' dopo quattro anni di servizio di vicedirettore nel grado 9° con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 5

1. Le promozioni degli insegnanti negli Istituti governativi dei sordomuti dei gradi 10° e 9° hanno luogo, rispettivamente, dopo tre anni di permanenza nel grado 11° e cinque nel grado 10°. Esse sono effettuate per anzianita' e sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 6

1. Le promozioni dei segretari-economi negli Istituti governativi dei sordomuti hanno luogo con le modalita' di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, che regola la carriera dei segretari degli istituti e delle scuole tecniche.

2. Le promozioni degli assistenti negli Istituti governativi dei sordomuti al grado 11° hanno luogo per anzianita' dopo tre anni di permanenza del grado 12° e sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 7

1. Le promozioni degli insegnanti della Scuola governativa di metodo per educatori dei ciechi ai gradi 10°, 9° ed 8° hanno luogo rispettivamente dopo tre anni di permanenza nel grado 11°, cinque nel grado 10° e otto nel grado 9°. Esse sono effettuate per anzianita' e sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 8

1. Le promozioni del segretario della Scuola di metodo per educatori dei ciechi hanno luogo con le modalita' di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, che regola la carriera dei segretari degli istituti e delle scuole tecniche.

2. Le promozioni al grado 12° delle maestre di cui alla tabella n. 2 annessa alla presente legge, hanno luogo per anzianita' dopo tre anni di permanenza nel grado 13°. Esse sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 9

1. Il personale degli Istituti governativi per sordomuti e della Scuola di metodo per educatori dei ciechi, attualmente in servizio, e' collocato nei gradi previsti dalla presente legge in base all'anzianita' posseduta.

Art. 10

1. Alla copertura delle spese di lire 2.004.541 dipendente dalla presente legge verra' provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 459, concernente il fondo per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 11

1. Nulla e' innovato, per quanto non previsto, dalle norme contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI