Norme per l'elezione dei Consigli comunali
Testo vigente
Capo I. Elezione dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti si effettua con le norme previste nei titolo II, capo II, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1.
Capo II. Elezione dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 alitanti.
Art. 2
1. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione e' fatta a scrutinio di lista, con facolta' di collegamento tra le liste e con rappresentanza proporzionale delle minoranze.
2. Ai fini del precedente comma si osservano le norme del titolo II, capo III, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, con le modificazioni di cui alla presente legge.
Art. 3
1. Il primo ed il quinto comma, ed il n. 3 dell'ottavo comma dell'art. 56 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti rispettivamente dai seguenti:
"La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni con piu' di 500.000 abitanti, 300 nei Comuni con piu' di 100.000 abitanti, 200 nei Comuni con piu' di 40.000 abitanti, 100 negli altri".
"Nessuna lista puo' comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, ne' inferiore ai due terzi".
"3°) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facolta' di effettuare le dichiarazioni di collegamento della lista di cui all'articolo successivo e di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio: le dichiarazioni e le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata".
Art. 4
1. Le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti della determinazione della cifra elettorale di gruppo per l'assegnazione dei seggi ai sensi dell'art. 8.
2. A tale scopo, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione, i delegati di lista debbono depositare la dichiarazione di cui ai n. 3 dell'articolo precedente nella segreteria della Commissione elettorale mandamentale.
3. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
Art. 5
1. Dopo il primo comma dell'art. 57 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e' inserito il seguente:
"Contemporaneamente la Commissione verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle per le quali manchi tale requisito".
Il penultimo comma dell'articolo sopracitato e' sostituito dal seguente:
"Le decisioni della Commissione sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'art. 29, n. 3, recante le liste dei candidati con la indicazione dei collegamenti, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione".
Art. 6
1. L'art. 59 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.
"L'elettore puo' manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
"Il numero delle preferenze non puo' essere maggiore di 2, 3, 4 o 5 rispettivamente per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere e' fino a 40, 50, 60, 80.
"Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identita' di cognome tra candidati della stessa lista, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la paternita'. "Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, puo' scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilita' di confusione tra piu' candidati. "L'indicazione delle preferenze puo' essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.
"Sono vietati altri segni o indicazioni.
"Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle; rimangono valide le prime.
"Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
"Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.
"Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che siano in testa alla lista votata.
"Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o piu' preferenze della medesima lista, si intende che abbia votata la lista alla quale appartengono i preferiti.
"Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza".
Art. 7
1. Il penultimo comma dell'art. 60 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Le schede soils di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, vistate dal Ministro per l'interno".
Art. 8
1. L'art. 65 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'Ufficio centrale e' costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'Ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede, "Il presidente, nel giorno di lunedi successivo alla votazione, alle ore 16, se possibile, o al piu' tardi la mattina del martedi, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di lista, la cifra elettorale di gruppo e la cifra individuale di ciascun candidato. "La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune. "La cifra elettorale di gruppo e' costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo. "La cifra individuale di ciascun candidato e' costi - tuita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. "Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di liste e a ciascuna lista non collegata si procede nel modo seguente:
1°) al gruppo di liste, o alla lista non collegata, che ha raggiunto la piu' alta cifra elettorale, di gruppo o di lista; sono attribuiti i due terzi dei seggi da coprire; quando il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per tre si procede all'arrotondamento, assegnando al gruppo di liste o alla lista non collegata che ha raggiunto la piu' alta cifra elettorale rispettivamente 26 seggi per i Comuni con 40 consiglieri; 33 seggi per i Comuni con 50 consiglieri e 53 seggi per i Comuni con 80 consiglieri.
"Qualora i due terzi dei seggi siano assegnati ad un gruppo di liste collegate il riparto dei seggi fra le liste stesse e' operato nel modo seguente: si divide la cifra elettorale del gruppo di liste per il numero dei seggi assegnati alla maggioranza ottenendo cosi' il quoziente elettorale; si attribuiscono quindi a ciascuna delle liste collegate tanti consiglieri quante volte il quoziente risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; i posti eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste collegate per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e in caso di parita' dei resti a quella lista che abbia avuto la piu' alta cifra elettorale;2°) i seggi rimanenti sono attribuiti ai gruppi di liste e alle liste non collegate con il metodo di cui al numero 1.
"Se il gruppo di liste, o la lista non collegata di cui al numero 1°, abbia riportato un numero di voti validi superiore ai due terzi del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste, si procede al riparto dei seggi fra tutte le liste concorrenti con il metodo indicato al citato numero. "Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali".
Art. 9
1. Ove la piu' alta cifra elettorale sia stata raggiunta da due o piu' liste o gruppi di liste, rendendo impossibile la determinazione della lista o del gruppo di liste, cui vanno attribuiti i due terzi dei seggi da coprire, si procede al riparto proporzionale dei seggi tra tutte le liste in base alla loro cifra elettorale secondo le norme stabilite al numero 1° dell'articolo precedente.
Art. 10
1. L'art. 68 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, eccettuato il caso di dimissioni volontarie, e' attribuito al candidato che nella medesima, lista segue immediatamente l'ultimo eletto".
Capo III. Disposizioni varie per la votazione e lo scrutinio - in tutti i Comuni.
Art. 11
1. L'art. 33 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonche' gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione. "Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi e' presa nota nel verbale".