Istituzione dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito l'Ordine "Al merito della Repubblica italiana", destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Nazione.
Art. 2
1. Capo dell'Ordine e' il Presidente della Repubblica.
2. L'Ordine e' retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di dieci membri.
3. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 2015, N. 124.
Art. 2-bis
1. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti di nomina dei nuovi membri.
2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e dallo statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine.
Art. 3
1. L'Ordine e' composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri.
2. Per altissime benemerenze puo' essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran cordone.
3. Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi e' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio dell'Ordine.
Art. 4
1. Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
2. Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'art. 6.
3. Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.
Art. 5
1. Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca e' pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
Art. 6
1. Lo statuto dell'Ordine e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
Art. 7
1. I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri.
2. I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila.
3. L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti.
4. Nulla e' parimente innovato alle norme in vigore per uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Art. 8
1. Salvo quanto e' disposto dall'art. 7, e' vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentocinquantamila a lire cinquecentomila.
2. Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalita', di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentocinquantamila.
3. La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale.
4. Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.
Art. 9
1. L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi.
2. L'Ordine della Corona d'Italia e' soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. E' tuttavia consentito l'uso delle onorificenze gia' conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie.
3. Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946, si provvedera' con separata legge.
Art. 10
1. Il Governo e' autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PICCIONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI