Norme interpretative ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed altre provvidenze a favore della bachicoltura
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la corresponsione dei contributi autorizzati dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 662, sui bozzoli prodotti nell'annata 1947, l'accertamento circa la campagna di provenienza, delle partite di bozzoli per le quali vengono richiesti i contributi e' demandato all'Ente nazionale serico che, ove lo ritenga opportuno, provvede sentita la Commissione di cui all'art. 7 del decreto stesso.
2. Contro la decisione dell'Ente, l'interessato puo' ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale decide, con provvedimento definitivo, sentito il Ministero del tesoro.
Art. 2
1. Il possesso dei requisiti per avere diritti ai contributi di cui all'articolo precedente deve risultare:
1) dalla data di accensione' del finanziamento bancario, nei casi in cui la partita sia stata conferita alle organizzazioni di raccolta collettiva;
2) dalla data di versamento dell'I.G.E., in conto corrente postale oppure dalla data di registrazione del contratto di vendita della partita, nei casi il cui la negoziazione sia venuta al di fuori delle organizzazioni di raccolta collettiva.
In mancanza di tali elementi il possesso dei requisiti suddetti puo' risultare da un atto notorio, rilasciato da notaio o dal pretore, per ciascuno degli allevamenti che hanno concorso alla produzione della partita, per cui si richiedono i contributi;3) da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante che il quantitativo di bozzoli, per il quale viene richiesto il contributo, e' tecnicamente corrispondente alla quantita' di seme acquistata, per gli allevamenti;
4) dalla data di iscrizione nei registri di confezione, vistati dagli organi di controllo statali, per le partite cedute all'industria semaria.
2. Per le date di cui ai commi precedenti viene assunta, quale limite di riferimento massimo, quella del 14 giugno 1948.
Art. 3
1. Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 1 del citato decreto legislativo, i limiti di prezzo di lire 150 e di lire 250 a chilogrammo per i bozzoli gialli, previsti per il riparto del contributo fra produttore-venditore ed industriale acquirente, si intendono in riferimento al contributo massimo di lire 100 a chilogrammo.
2. Nel caso, pertanto, di pagamento di acconti oppure di liquidazione del contributo in misura inferiore alle suddette lire 100 per chilogrammo, il prezzo limite di lire 150 sara' aumentato e quello di lire 250 sara' diminuito della meta' della differenza risultante fra le L. 100 e la misura dell'acconto o del contributo definitivo, in modo che il minor beneficio derivante dalla diminuzione della misura dell'acconto o del contributo definitivo, rispetto alle previste lire 100 per chilogrammo, venga ripartito in parti uguali fra i due contraenti.
Art. 4
1. Ai fini dei rimborsi spettanti per partite di bozzoli raccolte collettivamente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del citato decreto legislativo, sono considerati organi incaricati della raccolta collettiva dei bozzoli i Consorzi agrari provinciali, l'Associazione nazionale produttori bozzoli e le Associazioni provinciali e cooperative ad essa aderenti, l'Ufficio nazionale seme bachi per le ditte semarie associate, facenti parte di organizzazioni collettive di ammasso bozzoli che provvedono alla trasformazione e negoziazione sociale del prodotto, nonche' le altre cooperative ed enti legalmente costituiti anteriormente alla data di inizio delle rispettive operazioni di raccolta collettiva per la campagna 1947, e le associazioni di agricoltori costituite con atto avente data certa anteriore all'inizio delle operazioni suddette.
2. Il rimborso suddetto spetta, altresi', per le partite di bozzoli ammassate e non sfarfallate dalle ditte semarie quando tali partite sommate con quelle portate a maturazione per la produzione del seme, diano un quantitativo complessivo corrispondente a quello fissato dalle disposizioni di legge come occorrente per assicurare la confezione della quantita' di seme effettivamente prodotta dalla ditta richiedente. Le domande delle ditte che ritengono di avere diritto al beneficio di cui al presente comma debbono essere inviate all'Ente nazionale serico, che le trasmette con il proprio parere, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide in via definitiva sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro.
3. Il Ministero dell'agricoltura, di concerto con i Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio, sentito il parere della Commissione, di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, puo' concedere il rimborso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 dello stesso decreto, ai produttori operanti nell'ambito di una stessa azienda agricola, che abbiano effettuato collettivamente la raccolta dei bozzoli, nonche' agli industriali filandieri e semai che abbiano svolto la stessa attivita' in zone in cui risulti sia stata insufficiente l'iniziativa degli enti ed associazioni di cui al primo paragrafo del presente articolo, o, comunque, che abbiano operato d'accordo con le organizzazioni collettive dei produttori di bozzoli oppure alle stesse condizioni.
4. Il rimborso da concedere agli industriali filandieri e semai ai sensi del comma precedente deve essere commisurato all'opera effettivamente svolta e non puo', in ogni caso, superare le lire 35 a chilogrammo a fresco, ferma restando la ritenuta da effettuarsi ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662.
Art. 5
1. L'art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, e' abrogato e sostituito con le disposizioni del presente articolo e del successivo art. 6.
"Per le partite di seta tratta greggia mercantile ottenuta dai bozzoli di produzione 1947 che siano state vendute all'interno ed all'estero ad un prezzo superiore alle lire 4500 per la seta gialla e di lire 5000 per la seta bianca, al chilogrammo, peso stagionato titolo 20-22 denari, categoria base 78 per cento S.I.S. zetto grant, per merce imballata franco stabilimento di stagionatura, il maggiore ricavo oltre tale somma e' devoluto in ragione del 30 per cento all'industriale filandiere, del 30 per cento all'Erario dello Stato, del 30 per cento ai produttori di bozzoli e del 10 per cento al fondo di cui. all'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662.
2. I suddetti prezzi limite vanno applicati per le partite di seta prodotte con bozzoli acquistati dagli industriali ad un prezzo non inferiore alle lire 150 per chilogrammo a fresco, per i bozzoli gialli e di lire 200 per quelli bianchi.
3. Nei casi in cui i bozzoli risultano acquistati a, prezzi inferiori a quelli sopra indicati i detti prezzi limiti della seta debbono essere diminuiti di lire 10 per ogni lira in meno del prezzo dei bozzoli, senza pero' in in ogni caso discendere al di sotto del limite di lire 4200 a chilogrammo per la seta gialla della categoria sopra indicata e di lire 4700 per la bianca.
4. La parte di spettanza agricola va ad incrementi) della quota dovuta ai produttori sul contributo di cui al primo comma dell'art. 1 del suddetto decreto legislativo, e potra' essere erogata per tramite di organizzazioni nazionali di categoria.
5. La quota del 30 per cento di competenza dell'Erario e' destinata a costituire un fondo a disposizione del Ministero del tesoro per eventuali impreviste esigenze commesse con gli adempimenti di cui alla presente legge.
6. Le disposizioni di cui sopra si applicano esclusivamente nei confronti delle vendite effettuate all'interno e all'estero, dalla ditta che ha provveduto alla filatura della partita e l'accertamento dei relativi realizzi viene effettuato dall'Ente nazionale serico, in base ai singoli contratti di vendita.
Art. 6
1. La determinazione dei versamenti che debbono essere effettuati dall'industria della filatura in applicazione del precedente art. 5 nonche' dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, puo' essere stabilita a forfait.
2. E' data facolta' al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro, di fissare con provvedimento definitivo, su proposta dell'Ente nazionale serico, sentita la Commissione di cui all'art. 7 del suddetto decreto, i criteri generali da seguire per l'attuazione del sistema forfetario, nonche' di stabilire l'ammontare dell'importo dovuto da ciascuna delle ditte interessate in applicazione del sistema stesso.
3. Con lo stesso provvedimento il Ministero dell'agricoltura e delle foreste determina, per i versamenti di cui all'art. 5, la documentazione che deve essere presentata all'Ente nazionale serico, anche agli effetti dell'individuazione della seta prodotta con bozzoli della campagna 1947, da parte delle ditte che non intendono di addivenire ad un accordo forfetario e fissa i termini di presentazione delle domande e degli atti. Ove la ditta non provveda alla presentazione di tali documenti nei termini stabiliti, si procedera' alla determinazione dell'importo dovuto in via forfetaria, applicando le disposizioni di cui al paragrafo precedente.
4. Determinata la somma dovuta da ciascuna ditta, la riscossione puo' essere effettuata dalle Intendenze di finanza secondo la procedura stabilita dal decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 7
1. Il termine di tempo stabilito per la trasmissione all'Ente nazionale serico dei dati previsti dall'art. 11 del decreto Presidenziale 9 aprile 1949, n. 261, puo' essere prorogato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con quello per l'industria e il commercio.
Art. 8
1. Il primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, viene abrogato e sostituito dal seguente:
"E' istituito presso l'Ente nazionale serico un fondo destinato a dare incremento al consumo della seta e comunque a sovvenire ad esigenze connesse con le finalita' della presente legge".
Art. 9
1. Gli interessi delle somme messe a disposizione dell'Ente nazionale serico dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, sono devoluti al fondo a disposizione del Ministero del tesoro di cui al penultimo comma del precedente art. 5.
2. Le erogazioni sul fondo stesso saranno effettuate dal Ministero suddetto di concerto con quelli dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.
3. L'eventuale avanzo del fondo sara' devoluto all'Erario.
Art. 10
1. Per sovvenire in parte agli ingenti danni subiti dalla produzione bacologica per la imprevista contrazione degli allevamenti verificatasi nella campagna 1948, e' autorizzata la spesa di lire 170.000.000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50.
2. La concessione dei sussidi di cui al precedente comma e' demandata al Ministero suddetto, che potra' provvedere alle erogazioni per tramite di organizzazioni nazionali economiche di categoria.
Art. 11
1. L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 240, e' ridotta di lire 200.000.000 ed e' altresi' ridotto di un uguale importo lo stanziamento del capitolo 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50.
2. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.