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Modificazioni ai ruoli organici del personale di gruppo C e subalterno dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I ruoli organici del personale di gruppo C dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvati con regio decreto 24 ottobre 1931, n. 1234, sono sostituiti dai seguenti: Impiegati di polizia Gruppo C Numero Grado Denominazione dei posti

  1. 9° - Impiegati di polizia di 1ª classe................ (a) 95

  2. 10° - Impiegati di polizia di 2ª classe................ 290

  3. 11° - Impiegati di polizia di 3ª classe................ 175

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  1. 560

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(a) Oltre dodici posti in soprannumero da riassorbire con un terzo delle vacanze che, nel grado, si verificheranno a partire dal 1 gennaio 1952. Impiegati d'ordine di pubblica sicurezza Gruppo C Numero Grado Denominazione dei posti

  1. 9° - Archivisti capi di pubblica sicurezza............ (a) 90

  2. 10° - Primi Archivisti di pubblica sicurezza........... 230

  3. 11° - Archivisti di pubblica sicurezza................. 350

  4. 12° - Applicati di pubblica sicurezza.................. 610

  5. 13° - Alunni d'ordine di pubblica sicurezza............ 130

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  1. 1410

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(a) Oltre dieci posti di soprannumero da riassorbire con un terzo delle vacanze, che, nel grado, si verificheranno a partire dal 1 gennaio 1952.

Art. 2

1. Il ruolo organico del personale subalterno di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1234, e' sostituito dal seguente:
Usciere capo............................................. N. 90
Usciere.................................................. " 452
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N. 542
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I posti di usciere capo saranno conferiti per anzianita' congiunta al merito, su designazione del Consiglio - d'amministrazione del personale subalterno di pubblica sicurezza, agli uscieri che abbiano dimostrato idoneita', diligenza e buona condotta.
Agli uscieri capi di questura e' attribuito il trattamento economico di cui alla seguente tabella, che sostituisce la tabella n. 6 dell'allegato II alla legge 12 aprile 1949, n. 149, per quanto concerne il personale subalterno della pubblica sicurezza.
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 3

1. Il maggiore onere di lire 33.219.400 derivante dal provvedimento di variazione di organico del suddetto personale trovera' compenso in una diminuzione di pari importo delle assegnazioni stabilite per il capitolo 52 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1950-1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI