Ripristino dell'efficacia del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e' richiamato in vigore a decorrere dal 1 luglio 1950, fino al 30 giugno 1952.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI PELLA
Visto, il Guardasigilli: . PICCIONI