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Efficacia del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749, che autorizza il Ministero della difesa a far assumere all'Arsenale dell'esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Le disposizioni del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749, concernente l'autorizzazione al Ministero della difesa a far temporaneamente assumere all'Arsenale dell'esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi, sono applicabili, con effetto dal 1 gennaio 1948, fino a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI