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Istituzione della Facolta' di agraria presso l'Universita' degli studi di Padova

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 1950-51, e' istituita presso l'Universita' degli studi di Padova la Facolta' di agraria.

Art. 2

1. Al ruolo organico dei posti di professore della Universita' di Padova, di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, modificata con regio decreto 27 ottobre 1935, n. 3123, sono aggiunti quattro posti di professore per la Facolta' di agraria.

Art. 4

1. L'attuale contributo di funzionamento stabilito a favore della Universita' di Padova dalle vigenti disposizioni di legge e' aumentato di lire 26.800.000.

Art. 5

1. Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate da un apposito Comitato, composto di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

2. Al Comitato stesso compete, altresi', il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla Facolta' di agraria.

3. I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della Facolta' di agraria, saranno aggregati al Comitato di Facolta', il quale cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' di agraria risultino assegnati almeno tre professori di ruolo.

Art. 6

1. Le modifiche allo statuto dell'Universita', di Padova per la parte relativa alla Facolta' di agraria avranno attuazione dall'anno accademico 1950-51.

Art. 7

1. E' riconosciuta ad ogni effetto la validita' dei corsi, istituiti in via provvisoria presso l'Universita' di Padova dall'anno accademico 1946-47, relativi agli insegnamenti della Facolta' di agraria.

Art. 8

1. Alla spesa derivante dalla presente legge, di complessive annue lire 33.600.000, verra' provveduto, nell'esercizio finanziario 1950-51, a carico e nei limiti degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto, concernenti le spese per l'istruzione superiore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI