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Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera nazionale combattenti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per la trasformazione in mutuo definitivo dei finanziamenti provvisori che, per complessive lire 580 milioni, sono stati erogati dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera nazionale combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1847, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1622, rispettivamente convertiti nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e nella legge 1 maggio 1942, n. 259, il Ministro per il tesoro designera' l'istituto o gli istituti di credito che potranno effettuare tale operazione, comprensiva tanto della predetta quota capitale di 580 milioni quanto degli interessi che, al momento della stipula del contratto di mutuo definitivo, risulteranno dovuti e non corrisposti dall'Opera nazionale combattenti al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

2. Il maggior onere derivante dalla diversa misura del saggio di interesse per il mutuo definitivo, rispetto a quella a suo tempo stabilita per i finanziamenti provvisori, e qualsiasi altro onere dipendente dalle condizioni tutte del mutuo medesimo, restano a carico dell'Opera nazionale combattenti, la quale dovra' pure integrare con mezzi suoi propri, nei riguardi del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, l'eventuale minore netto ricavo dell'operazione di fronte al complessivo suo debito per capitale ed interessi.

Art. 2

1. L'operazione di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il rimborso della quota capitale mutuata, sia per quanto riguarda il pagamento degli interessi pattuiti, e' garantita dallo Stato ed a tal fine dovra' essere approvata dal Ministro per il tesoro, il quale e' autorizzato ad iscrivere ipoteca di primo grado, a favore dello Stato medesimo, su uno o piu' fondi urbani o rustici dell'Opera, in qualsiasi parte del territorio nazionale siano situati, per un importo pari a quello del mutuo.

2. In caso di mancato pagamento alle stabilite scadenze da parte dell'Opera nazionale combattenti, l'istituto mutuante ne dara' notizia al Ministro per il tesoro e lo Stato subentrera' negli obblighi assunti dall'Opera con il contratto di mutuo, rimanendo sostituito all'istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Opera medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI