Approvazione delle convenzioni stipulate il 15 luglio 1949 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono approvate le unite convenzioni stipulate fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) il 15 luglio 1949 e concernenti rispettivamente:
a) la diramazione di notizie e comunicati degli organi centrali e periferici del Governo nonche' la trasmissione diretta ai medesimi di informazioni nazionali ed estere nel periodo 1 luglio 1949-30 giugno 1950.
b) la diffusione di notizie italiane politiche, economiche e finanziarie negli Stati Uniti d'America nel periodo 1 luglio 1949-30 giugno 1950.
Art. 2
1. E' autorizzata la spesa di lire 67.000.000, per far fronte agli oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'art. 1.
2. Alla copertura della spesa anzidetta viene destinata una aliquota delle maggiori entrate accertate con le leggi 18 aprile 1950, n. 254, e 10 agosto 1950, n. 658, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1949-50 (terzo ed ottavo provvedimento).
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 22 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI