Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concesso un contributo straordinario di lire 20.000.000 all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale" per la XXIV Esposizione internazionale di arte, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere di complessive L. 20.000.000 risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 254 (terzo provvedimento) concernente variazioni al bilancio dell'esercizio 1949-50.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 22 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI