Concessione di particolari provvidenze per gli ammassi volontari di bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le anticipazioni sui bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950 conferiti dagli agricoltori, per la vendita collettiva, agli ammassi volontari gestiti dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, dai Consorzi agrari provinciali e dalle cooperative di agricoltori legalmente costituite e loro associazioni provinciali, nonche' i relativi prestiti per le spese di gestione dell'ammasso volontario stesso, sono garantiti da privilegio legale sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.
2. Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2 dell'art. 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione.
3. Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.
Art. 2
1. Agli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di ammasso volontario dei bozzoli sono accordate le stesse agevolazioni tributarie gia' previste per l'ammasso obbligatorio di tale prodotto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 28 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PICCIONI - PELLA -
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI