Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare mediante concorsi per titoli, un reclutamento straordinario:
a) di 50 tenenti in servizio permanente nell'arma del genio;
b) di 55 sottotenenti in servizio permanente nel servizio automobilistico;
c) di 130 sottotenenti in servizio permanente nelle sottoindicate armi e nel servizio automobilistico secondo la ripartizione seguente:
1) arma di fanteria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 45 arma di artiglieria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 40 arma del genio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 25 servizio automobilistico. . . . . . . . . . . . . . . . . n. 20
Art. 2
1. Al concorso di cui alla lettera a) del precedente art. 1 possono partecipare i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento delle varie armi dell'Esercito nelle seguenti condizioni:
a) siano in possesso della laurea in ingegneria (civile o industriale);
b) non abbiano superato il 29° anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso;
c) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento;
d) siano in possesso della piena idoneita' fisica al servizio militare incondizionato.
Art. 3
1. Al concorso di cui alla lettera b) dell'art. 1 possono partecipare i sottotenenti ed i tenenti di complemento delle varie armi o del servizio automobilistico dell'Esercito e i sottufficiali in carriera continuativa del servizio automobilistico dell'Esercito, nelle seguenti condizioni:
a) non abbiano superato, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 29° anno di eta' se sottotenenti ed il 31° anno di eta' se tenenti o sottufficiali;
b) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento;
c) siano in possesso della piena idoneita' fisica al servizio militare incondizionato;
d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturita' classica o scientifica, diploma di abilitazione rilasciato da qualsiasi sezione di istituto tecnico superiore.
2. Ai sottufficiali in carriera continuativa del servizio automobilistico sono riservati 18 dei posti messi a concorso. I posti cosi' riservati, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento ai posti messi a concorso per i sottotenenti ed i tenenti di complemento.
Art. 4
1. Al concorso di cui alla lettera c) dell'art. 1, possono partecipare:
1) i sottotenenti ed i tenenti di complemento della rispettiva arma o servizio in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano prestato complessivamente, con qualsiasi grado, 12 mesi di servizio militare se sottotenenti e 18 mesi se tenenti, di cui almeno sei in operazioni di guerra durante il conflitto 1940-45 presso comandi, reparti o servizi di unita' operanti, comprese quelle partigiane che abbiano effettivamente operato;
b) abbiano comandato il reparto corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi;
c) non abbiano superato il 31° anno di eta' se sottotenenti e il 33° anno di eta' se tenenti al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso;
2) i sottufficiali in carriera continuativa della rispettiva arma o servizio in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano prestato complessivamente, con qualsiasi grado, durante il conflitto 1940-45, almeno 12 mesi di servizio militare; in operazioni di guerra, al comando effettivo di squadra di fanteria ovvero di reparto corrispondente delle altre armi, del servizio automobilistico e delle formazioni partigiane, ed almeno 12 mesi presso comandi o reparti di unita' operanti, comprese quelle partigiane, che hanno effettivamente operato;
b) non abbiano superato il 33° anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.
2. Ai sottufficiali sono riservate le seguenti aliquote dei posti messi a concorso: arma di fanteria n. 15; arma di artiglieria n. 14; arma del genio n. 9; servizio automobilistico n. 7. I posti cosi' riservati, eventualmente non ricoperti per mancanza, di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento ai posti messi a concorso per i sottotenenti e i tenenti di complemento della rispettiva arma o servizio.
3. Un terzo delle aliquote spettanti ai concorrenti di cui al n. 1 ed un terzo delle aliquote spettanti ai concorrenti di cui al n. 2, arrotondati per eccesso, sono riservati ai concorrenti che, oltre a possedere gli altri requisiti, abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente ai sensi del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.
4. I posti riservati ai partigiani combattenti, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, saranno devoluti a favore dei concorrenti di cui al n. 1 e di cui al n. 2 non in possesso della qualifica di partigiano.
5. Fermi restando i requisiti di cui al n. 1, lettera a) e al n. 2, lettera a), il tempo trascorso in luoghi di cifra per ferite, lesioni o malattie contratte in servizio e per cause di servizio durante la guerra 1940-45 e nella lotta partigiana va computato nel periodo complessivo di servizio di 12 mesi o 18 mesi se sottotenenti o tenenti di 24 mesi se sottufficiali: non va computato invece, il successivo eventuale periodo di convalescenza.
Art. 5
1. Oltre i requisiti indicati nell'articolo precedente, i concorrenti alla nomina% a sottotenente in servizio permanente nelle armi o nel servizio automobilistico di cui alla lettera c) dell'art. 1 debbono possedere:
a) la piena idoneita' fisica al servizio militare incondizionato;
b) uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi ordinari dell'Accademia militare dall'articolo 4, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, e successive modificazioni.
Art. 6
1. Sono esclusi dai concorsi di cui all'art. 1 coloro che, pure essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, un giudizio di "non prescelto" o di "non idoneita'" all'avanzamento.
Art. 7
1. La valutazione dei titoli e' fatta da apposita Commissione, nominata dal Ministro per la difesa e composta da:
1) un generale di divisione o di brigata, presidente;
2) un colonnello e due tenenti colonnelli o maggiori per ciascuna arma o servizio, membri.
2. La Commissione si intendera' validamente costituita con la partecipazione del presidente e di tre membri appartenenti all'arma o servizio in cui si effettua il reclutamento dei candidati.
3. Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario civile dell'Amministrazione della difesa-esercito, di grado non superiore all'ottavo.
4. La Commissione, in base alla valutazione dei titoli, formera':
1) una graduatoria per il concorso di cui alla lettera a) dell'art. 1;
2) una graduatoria per il concorso di cui alla lettera b) dell'art. 1;
3) una graduatoria per ciascuna arma o servizio del concorso di cui alla lettera c) dell'art. 1.
5. Nelle graduatorie relative ai concorsi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 i concorrenti provenienti dai sottufficiali e concorrenti in possesso del titolo di partigiano combattente, dichiarati idonei, saranno immessi fino a coprire il numero dei posti per essi riservati, rispettivamente per ognuno dei due concorsi, dagli articoli 3 e 4.
Art. 8
1. I titoli da valutare, che devono essere effettivamente posseduti alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande quale sara' stabilita dal bando di concorso sono i seguenti:
1°) per il concorso di cui alla lettera a) dell'art. 1:
a) voto di laurea;
b) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta, al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;
c) pubblicazioni di carattere tecnico scientifico;
d) attivita' professionale eventualmente svolta;
e) benemerenze di guerra;
f) qualita' tecnico-professionali dimostrate durante il servizio militare prestato.
2. Per la valutazione dei titoli sopraindicati e' assegnato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:
3. 60 punti per il titolo indicato alla lettera a);
4. 10 punti per i titoli indicati alla lettera b);
5. 5 punti per i titoli indicati alla lettera c) 5 punti per i titoli indicati alla lettera d);
6. 15 punti per i titoli indicati alla lettera e);
7. 5 punti per i titoli indicati alla lettera f).
2°) per il concorso di cui alla lettera b) dell'art. 1:
a) qualita' tecnico-professionali dimostrate durante il servizio militare prestato;
b) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;
c) attivita' svolta nella vita civile nei campo tecnico automobilistico;
d) benemerenze di guerra.
8. Per la valutazione dei titoli sopraindicati e' assegnato un massimo di 100 punti ripartiti come segue 60 punti per il titolo indicato alla lettera a);
9. 20 punti per il titolo indicato alla lettera b);
10. 10 punti per il titolo indicato alla lettera c);
11. 10 punti per il titolo indicato alla lettera d).
3°) per il concorso di cui alla lettera c) dell'art. 1:
a) benemerenze di guerra;
b) qualita' tecnico-professionali dimostrate durante il servizio militare prestato;
c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso.
12. Per la valutazione dei titoli sopraindicati e' assegnato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:
13. 40 punti per il titolo indicato alla lettera a);
14. 40 punti per il titolo indicato alla lettera b);
15. 20 punti per il titolo indicato alla lettera c).
16. E' idoneo il concorrente che abbia riportato almeno 60 punti complessivamente.
17. A parita' di punteggio sono titoli preferenziali: l'essere orfano di caduto in guerra o nella lotta partigiana, l'essere profugo delle Province italiane staccate dalla Madre Patria in applicazione del Trattato di pace, ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, ed infine, la piu' giovane eta'.
Art. 9
1. Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto del Ministro per la difesa e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 10
1. I vincitori del concorso di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio, nell'ordine della graduatoria con anzianita' assoluta, corrispondente alla data del decreto di nomina.
Art. 11
1. I vincitori dei concorsi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo con anzianita' assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e con riserva di anzianita' relativa.
2. All'atto della nomina, essi sono ammessi a frequentare un corso di perfezionamento presso l'Accademia militare, di durata e con materie di insegnamento uguali a quelle del secondo anno del corso ordinario di tale istituto. Al termine del corso di perfezionamento i partecipanti sono sottoposti a prove di esame sulle materie di insegnamento con l'osservanza - sia ai fini della procedura degli esami sia ai fini della classificazione di merito - delle norme stabilite per gli allievi dell'Accademia.
3. La nomina a sottotenente nel servizio permanente effettivo e' revocata nei riguardi dell'ufficiale che in base alle dette norme sia dichiarato non idoneo e l'ufficiale stesso e' ripristinato nel grado e nella posizione di stato precedentemente posseduti.
4. Gli ufficiali dichiarati idonei sono classificati, in base alla votazione riportata, in graduatorie distinte per arma e servizio.
5. Nella graduatoria relativa ai servizio automobilistico i sottotenenti vincitori del concorso di cui alla lettera b) dell'art. 1 seguiranno i pari grado vincitori del concorso di cui alla lettera c) dello stesso art. 1.
6. Le anzianita' relative degli ufficiali di cui al presente articolo saranno determinate in relazione al posto da ciascuno di essi occupato nelle graduatorie di cui al precedente comma.