Potenziamento della ferrovia Trento-Male' concessa all'industria privata
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il potenziamento tecnico ed economico della ferrovia Trento-Male', concessa all'industria privata, mediante le necessarie trasformazioni della sede, degli impianti e del materiale rotabile, secondo progetto da approvarsi dal Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2. L'esecuzione delle opere relative alle trasformazioni della sede e degli impianti e' concessa allo stesso concessionario della ferrovia.
3. La spesa necessaria per le trasformazioni anzidette e' a carico dello Stato nella misura massima stabilita dal successivo art. 2 mentre quella occorrente per il materiale rotabile dovra' essere sopportata dal concessionario della ferrovia.
Art. 2
1. Il corrispettivo di concessione in capitale non differito, per le opere relative alle trasformazioni della sede e degli impianti, sara' determinato dal Ministro per i trasporti di intesa con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici in base al progetto di cui all'art. 1 ed entro il limite massimo di L. 2300 milioni.
2. La convenzione con la societa' concessionaria sara' approvata e resa esecutoria, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro.
Art. 3
1. Il Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilira' le trasformazioni relative al materiale rotabile nonche' la dotazione di nuove unita' del materiale stesso, cui dovra' provvedere il concessionario a sue spese in relazione al terzo comma dell'art. 1.
Art. 4
1. Per il corrispettivo di concessione di cui all'art. 2 della presente legge e' autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, di L. 1150 milioni per l'esercizio 1951-52 e di L. 1150 milioni per l'esercizio 1952-53.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI - D'ARAGONA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI