Modificazioni ai limiti di somma prevista dall'art. 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, concernente la disciplina del collaudo dei lavori del Genio militare per la marina
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. I limiti di somma di lire 100.000 e lire 75.000 stabiliti dall'art. 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, sono rispettivamente elevati a lire 5.000.000 e lire 3.750.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI