Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 8.500.000.000 per la costruzione dell'autocamionale Genova-Savona (Voltri-Albisola) a cura diretta dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 8.500.000.000 per la costruzione dell'autocamionale Genova-Savona (Voltri-Albisola) a cura diretta dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) ai sensi dell'art. 1, lettera c), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.
Art. 2
1. La spesa prevista al precedente art. 1 e' ripartita come appresso: nell'esercizio finanziario 1951-52, lire 1.000.000.000;
2. in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1952-53 ai 1954-55, lire 2.000.000.000;
3. nell'esercizio finanziario 1955-56, lire 1.500.000.000.
Art. 3
1. All'onere di lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1951-52 si provvede con i fondi inscritti nel capitolo 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.
Art. 4
1. I proventi dell'autocamionale Genova-Savona, a termini dell'art. 40, lettera g), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, sono assegnati all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI