Riordinamento dei giudizi di Assise
Testo vigente
Capo I. Istituzione e composizione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Istituzione delle Corti di assise
1. In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o piu' Corti di assise che, nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza.
Art. 2 Istituzione delle Corti di assise di appello
1. In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o piu' Corti di assise di appello, che giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di assise.
Art. 2-bis Costituzione in sezioni delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello
1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo piu' sezioni delle corti d'assise e nel medesimo distretto piu' sezioni delle corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.
2. Con identiche modalita' si provvede alla soppressione delle sezioni non piu' necessarie.
Art. 3 Composizione delle corti di assise
1. La corte di assise e' composta:
a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilita', tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello;
b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale;
c) di sei giudici popolari.
Art. 4 Composizione delle corti di assise di appello
1. La corte di assise di appello e' composta:
a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilita', di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede;
b) di un magistrato della corte di appello;
c) di sei giudici popolari.
Art. 5 Carattere unitario del Collegio giudicante
1. Magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.
Art. 6 Sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e numero dei giudici popolari
1. Il Governo e' delegato a stabilire, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, il numero delle Corti di assise, quello delle Corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute dall'art. 23, avuto riguardo al numero dei giudizi, alla popolazione e allo sviluppo dei mezzi di comunicazione. La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, delle loro circoscrizioni e del numero dei giudici popolari, potra' essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente.
Art. 6-bis Variazioni al numero dei giudici popolari
1. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo articolo 23.
Art. 7 Sessioni della corte di assise e della corte di assise di appello
1. La corte di assise e la corte di assise di appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi. I dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati.
2. Il presidente della corte di appello per particolari esigenze organizzative, sentito il procuratore generale, puo' disporre che singoli dibattimenti siano tenuti in luoghi diversi da quello di normale convocazione della corte di assise e della corte di assise di appello, nell'ambito del rispettivo territorio.
Art. 8 (((Nomina dei magistrati componenti le corti di assise e le corti di assise di appello)
1. La nomina del presidente e degli altri magistrati che compongono le corti di assise e le corti di assise di appello e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e con efficacia per il periodo in esse indicato; decorso tale periodo, la nomina e' tuttavia prorogata sino a che non venga effettuata una nuova nomina.
2. Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono nominati un presidente e un magistrato supplenti per ogni corte di assise o corte di assise di appello.
3. Quando mancano o sono impediti anche i magistrati supplenti delle corti di assise e delle corti di assise di appello, la sostituzione puo' essere disposta con decreto motivato del presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale presso la corte stessa, se ricorrono motivi di particolare urgenza.
Art. 9 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise
1. I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;19
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.