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Inquadramento dei maestri elementari del ruolo di cui al primo comma dell'art. 35 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli insegnanti elementari del ruolo di cui al primo comma dell'art. 35 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, sono inquadrati nel gruppo D dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con le norme di cui agli articoli 1 a 5 della legge 1 giugno 1942, n. 675, e successive modificazioni.

2. L'inquadramento predetto decorre, agli effetti giuridici, dal 1 ottobre 1942, ed agli effetti economici dal 1 luglio 1950.

3. Per lo sviluppo di carriera del personale di cui al primo comma sono applicate le norme della citata legge 1 giugno 1942, n. 675, e successive modificazioni.

Art. 2

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sugli stanziamenti dell'art. 1 dello stato di previsione della, spesa del Ministero dell'Africa, italiana per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI