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Mantenimento temporaneo nei ruoli del servizio permanente dei tenenti, dei capitani e dei maggiori dell'Arma dei carabinieri raggiunti dai limiti di eta'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In attesa che siano emanate le nuove disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e con effetto dal 1 gennaio 1950, e' sospesa l'applicazione del limite di eta' previsto dalle leggi vigenti nei confronti dei tenenti, dei capitani e dei maggiori dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2

1. Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, nei cui riguardi si applichino le norme dell'articolo precedente, sono considerati temporaneamente in soprannumero agli organici del rispettivo grado dalla data del raggiungimento del limite di eta' e, in attesa che siano emanate le predette nuove disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali, non conseguono avanzamento.

Art. 3

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, sara' fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI