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Contributo straordinario a favore del comune di Salsomaggiore

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' assegnato al comune di Salsomaggiore un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio a partire dall'esercizio finanziario 1950-51.

2. Tale contributo sara' iscritto tra le spese generali del bilancio dell'Azienda termale demaniale di Salsomaggiore.

Art. 2

1. L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo e' subordinata alla espressa condizione che il relativo importo sia dal Comune devoluto alla esecuzione di opere igieniche, sanitarie e stradali, nonche' alla esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative intese ad abbellire ed a rendere piu' confortevole la stazione medesima.

Art. 3

1. Il pagamento del contributo assegnato al Comune a norma dell'art. 1 sara' effettuato a cura dell'Azienda demaniale. A tale scopo il Comune, negli anni successivi alla prima, riscossione, dovra' inviare entro il 31 marzo ai Ministeri delle finanze, Direzione generale del Demanio, e dell'interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile, una relazione controfirmata dal prefetto, comprovante l'impiego delle somme introitate nell'anno precedente per il titolo suaccennato al fine di ottenere, sempreche' l'impiego stesso sia riconosciuto regolare da parte delle due Amministrazioni interessate, il pagamento del contributo dell'anno successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI VANONI PELLA - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI