Prosecuzione dei lavori di ricostruzione del porto di Genova
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la prosecuzione dei lavori di riparazione dei danni causati da azioni belliche alle opere ed agli impianti del porto di Genova, per l'ammontare di lire un miliardo, sara' corrisposta al Consorzio autonomo del porto di Genova, a partire dall'esercizio 1950-51, sui fondi assegnati con la legge 12 luglio 1949, n. 460, l'annualita' costante trentennale anticipata, comprensiva di capitale ed interesse al tasso del 5 per cento, di lire 61.953.740.
Art. 2
1. La corresponsione di detta annualita' di L. 61.953.740 sara' sospesa a partire dall'esercizio 1956-57, qualora entro il 30 giugno 1956 non saranno stati presentati al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti giustificativi delle spese sostenute per opere e forniture nell'importo totale di lire un miliardo, o proporzionalmente ridotta, salvo conguaglio del corrisposto, qualora risultassero detti rendiconti complessivamente di importo inferiore.
Art. 3
1. Ai lavori da eseguire con la somma autorizzata con la presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710.
Art. 4
1. Il limite di impegno di lire 3.800.000.000 di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 460, fino alla concorrenza di lire 61.953.740 corrispondente all'annualita' prevista all'art. 1, e' utilizzabile per l'annualita' dell'esercizio 1950-51.
2. La somma per il pagamento della predetta annualita' sara' iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51 e corrispondenti fino all'esercizio 1979-80.
3. E' ridotto di lire 61.953.740 lo stanziamento del capitolo n. 312 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51.
Art. 5
1. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI