Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Presso il Ministero della marina mercantile e' costituito un apposito fondo, gestito dal Ministero stesso, con il contributo da versarsi dagli armatori secondo le disposizioni dell'articolo seguente, per corrispondere ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco, che siano in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, uno speciale sussidio mensile, con decorrenza dal 1 luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1951.
Art. 2
1. Per il periodo corrente dal 1 luglio 1949 fino al 31 dicembre 1951 gli armatori di navi mercantili nazionali in armamento (munite di ruolo d'equipaggio), fatta eccezione delle navi a propulsione meccanica di stazza lorda inferiore a 301 tonnellate, dei velieri, dei motovelieri, dei velieri con motore ausiliario, dei pescherecci a propulsione meccanica, purche' addetti esclusivamente alla pesca, e dei rimorchiatori, di qualunque tonnellaggio, sono tenuti a versare al fondo previsto dall'articolo precedente un contributo di lire 2500 mensili per ogni marittimo imbarcato su ciascuna nave, e comunque per un numero di persone non inferiore a quello previsto dalla tabella di armamento, ed in proporzione al periodo di armamento mensile della nave stessa.
2. Per gli equipaggi arruolati alla parte il contributo e' a carico del solo armatore.
3. Il versamento del contributo al fondo e' effettuato dagli armatori per il tramite dell'ufficio marittimo cui sono iscritte le navi ed in base ad ordine di pagamento da questo emesso, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui i versamenti si riferiscono.
4. All'uopo gli armatori, entro il termine predetto, sono tenuti a comunicare all'ufficio marittimo il numero delle persone componenti l'equipaggio di ciascuna unita' ed i periodi di disarmo mensili dell'unita' stessa.
5. Per il periodo corrente tra il 1 luglio 1949 e la data di entrata in vigore della presente legge, il versamento delle quote scadute e' effettuato entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
6. Resta, comunque, fermo per gli armiatori l'obbligo del versamento dei contributi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di disoccupazione involontaria.
Art. 3
1. La misura individuale mensile di sussidio da corrispondere ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco e' determinata con decreto del Ministro per la marina mercantile in relazione alle somme versate dagli armatori ed al numero dei marittimi ammessi al sussidio.
Art. 4
1. L'accertamento del possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del sussidio e' devoluto, in sede amministrativa, ad una Commissione istituita presso le Capitanerie di porto, sedi di uffici di collocamento della gente di mare o nella cui circoscrizione si trovino uffici marittimi sedi anch'essi di uffici di collocamento e composta dal comandante del porto o da un suo delegato, che la presiede, da due rappresentanti dei marittimi e da due rappresentanti degli armatori, nominati dal comandante del porto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. Contro le decisioni delle Commissioni locali e' ammesso il ricorso, entro trenta giorni da quello della comunicazione del provvedimento, ad una Commissione centrale istituita presso il Ministero della marina mercantile e composta da un funzionario del Ministero stesso che la presiede, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da due rappresentanti dei marittimi e da due rappresentanti degli armatori. La decisione della Commissione centrale costituisce provvedimento definitivo.
3. La Commissione stessa e' inoltre preposta all'Amministrazione del fondo di cui all'art. 1, e dovra', al termine della gestione, presentare apposito rendiconto da approvarsi con decreto del Ministro per la marina mercantile.
4. La Commissione centrale e' nominata dal Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali di categoria per quanto concerne i rappresentanti dei marittimi e quelli degli armatori.
5. Non possono far parte della Commissione centrale i rappresentanti di categoria che siano stati o siano membri delle Commissioni locali.
6. E' costituito inoltre un Collegio di revisori composto da un funzionario del Ministero della marina mercantile, da un funzionario del Ministero del tesoro, da due rappresentanti dei marittimi e da due rappresentanti degli armatori.
7. Il Collegio dei revisori e' nominato dal Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, per quanto concerne i rappresentanti dei marittimi e quelli degli armatori.
Art. 5
1. L'armatore che non provveda al versamento del contributo entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta e' tenuto, oltre che al pagamento del contributo o delle parti del contributo non versate, al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta.
2. L'armatore, ove fornisca dati scientemente errati od incompleti, e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000.
3. Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti per procurare indebitamente a se' o ad altri il sussidio previsto dalla presente legge e' punito con la multa da lire 10.000 a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
4. I proventi delle pene pecuniarie sono devolute allo Erario dello Stato.
Art. 6
1. I crediti per le somme dovute dagli armatori, ai termini dell'art. 2 della presente legge, sono privilegiati ai sensi dell'art. 552 del Codice della navigazione con il medesimo grado dei crediti indicati al n. 3 dello stesso articolo.
2. La prova dei singoli crediti e' data dagli ordini di pagamento emessi dall'ufficio marittimo di iscrizione delle navi, debitamente notificati agli armatori.
3. Qualora, entro cinque giorni dalla notifica, il pagamento non sia stato effettuato, le somme dovute saranno riscosse con i mezzi, i privilegi e la procedura vigenti per le imposte dirette.
4. A tale scopo gli uffici marittimi compileranno i ruoli degli armatori morosi comprendendovi gli aggi di riscossione, e li trasmetteranno all'Intendenza di finanza della rispettiva provincia perche' siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.
5. Il debito sara' pagato in unica soluzione alla prossima scadenza successiva alla consegna del ruolo, previa regolare notifica delle cartelle di pagamento da parte degli esattori.
Art. 7
Art. 8
1. Gli atti, che comunque attengano alla richiesta ed all'ammissione al beneficio nonche' al pagamento del sussidio previsto dalla presente legge, sono esenti da bollo.
Art. 9
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PETRILLI - MARAZZA - VANONI - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI