Autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale nei mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la concessione del concorso dello Stato nei mutui di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, il limite d'impegno, fissato dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificato con l'art. 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, e con l'art. 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, e' aumentato di lire 60.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 e di lire 140.000.000 per l'esercizio finanziario 1950-51.
2. In conseguenza, i limiti degli stanziamenti destinati alla corresponsione del concorso statale anzidetto, stabiliti dall'art. 1 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificati con l'art. 3, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, e con l'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, sono aumentati di lire 60.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50, di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1950-51 al 1978-79 e di lire 140.000.000 per l'esercizio finanziario 1979-80.
Art. 2
1. In dipendenza dell'autorizzazione di spesa, di cui al precedente articolo, sono aumentati di lire 60.000.000 lo stanziamento del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-1950 e di lire 200.000.000 lo stanziamento del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1950-51.
2. All'onere di lire 60.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1949-50 si fa fronte con pari aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio stesso (terzo provvedimento).
3. All'onere di L. 200.000.000 relativo all'esercizio 1950-1951 si provvede mediante riduzione di L. 100.000.000 sullo stanziamento del capitolo 131 e di lire 100.000.000 sullo stanziamento del capitolo 161 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo.
Art. 3
1. La spesa per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per il miglioramento dei pascoli montani, prevista dagli articoli 79 e 80 delle norme per la bonifica integrale dettate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fara' carico, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50 sull'autorizzazione di cui al precedente art. 1.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti in base alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI