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Ratifica del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, concluso a Roma fra l'Italia e la Turchia il 24 marzo 1950

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario concluso a Roma tra l'Italia e la Turchia il 24 marzo 1950.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI