diritto.io

Proroga della gestione del servizio di tesoreria per lo Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La gestione del servizio di tesoreria affidata alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1950, giusta l'art. 4 del decreto del Ministro per le finanze 31 dicembre 1936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1937, per l'attuazione del regio decreto-legge 21 luglio 1935, n. 1293, continua ad essere tenuta dalla Banca stessa fino al 31 dicembre 1960, con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto disposto col successivo articolo.

Art. 2

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le occorrenti convenzioni per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge, riservandosi la facolta' di affidare all'Amministrazione delle poste, nonche' ad altri istituti di credito particolari servizi, attualmente compresi in quello di cui al precedente art. 1, qualora cio' si renda indispensabile per effetto di nuovi ordinamenti, che vengano stabiliti con legge per i servizi stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI