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Concessione di un contributo dello Stato per la trasformazione dell'attuale superficie coltivata ad alcune varieta' di tabacco nella varieta' Bright Italia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata a concedere, per le superfici adibite a colture di altri tabacchi trasformati in colture di Bright Italia, un contributo per le spese di adattamento dei locali preesistenti o per la costruzione di nuovi ai fini della cura del tabacco Bright Italia stesso.

Art. 2

1. Detto contributo sara' corrisposto agli autorizzati dall'Amministratore del monopolio di Stato ad eseguire le trasformazioni di cui al precedente articolo, entro i limiti del successivo art. 3.

Art. 3

1. Il contributo verra' corrisposto, a decorrere dal 1951, sotto forma di sopraprezzo sui quantitativi di tabacco Bright Italia consegnato allo Stato per un periodo di cinque anni consecutivi, nelle seguenti misure:

  1. a) per le trasformazioni a Bright Italia autorizzate, dalla varieta' Kentucky e similari curati a fuoco diretto, lire tremila per quintale netto fino alla concorrenza di quintali venti per ogni ettaro trasformato;

  2. b) per le trasformazioni a Bright Italia autorizzate dalle altre varieta' di tabacchi curati ad aria, lire seimila per quintale netto fino alla concorrenza di quintali venti per ogni ettaro trasformato.

Art. 4

1. Sono ammessi a fruire dei sopraprezzi di cui al precedente articolo i tabacchi che saranno prodotti sulle superfici per le quali e' stata o sara' autorizzata la trasformazione nel sessennio 1949-1955.

Art. 5

1. Il contributo puo' essere corrisposto soltanto dopo che l'Amministrazione dei monopoli di Stato abbia effettuato i necessari accertamenti sull'avvenuta costruzione o trasformazione dei locali, sulla loro idoneita' per la cura del Bright Italia e sulla capienza dei medesimi in riguardo alla superficie da coltivarsi a Bright Italia.

2. Qualora durante ciascun anno del quinquennio, entro il quale sono ripartite le annualita' del contributo, la ditta concessionaria coltivi a Bright Italia una superficie inferiore a quella che ha servito di base per la determinazione del contributo stesso, quest'ultimo, per quell'anno, verra' proporzionalmente ridotto.

3. Le concessioni gia' autorizzate alla coltivazione del Bright Italia possono ottenere in ciascun anno il contributo sopra stabilito, qualora coltivino integralmente anche la superficie massima precedentemente autorizzata per detta varieta'.

Art. 6

1. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli stabiliti dalle disposizioni in vigore per le opere di miglioramento fondiario.

2. Ai fini del precedente comma, l'Amministrazione dei monopoli di Stato dara' comunicazione al competente Ispettorato agrario compartimentale dei singoli contributi concessi ai sensi del precedente art. 1, fornendo gli elementi necessari per l'individuazione delle ditte beneficiarie e dei terreni cui i locali si riferiscono.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI