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Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' in facolta' dell'Amministrazione finanziaria di concedere ai contribuenti che intendono avvalersi del beneficio dell'esonero da penalita' previsto dagli articoli 35 e 37 della legge sulla perequazione tributaria 11 gennaio 1951, n. 25, di eseguire il pagamento a rate dei tributi nel termine non maggiore di diciotto mesi d'occorrente dal 15 giugno 1951.

2. Per ottenere la facilitazione del pagamento rateale a norma del precedente comma, il contribuente deve presentare al competente Ufficio del registro, entro il termine perentorio del 15 giugno 1951, apposita domanda, contenente esplicito riconoscimento del debito d'imposta o tassa accertato nei suoi confronti.

3. La dilazione e' subordinata in ogni caso alla stipulazione da parte del richiedente con l'Ufficio del registro, di regolare atto di sottomissione, con la corresponsione dell'interesse a scalare del 5 per cento e con la eventuale prestazione di valida garanzia reale o personale.

Art. 2

1. Se il debitore ritarda il pagamento di una rata sino a venti giorni dalla scadenza incorre nella sopratassa del 10 per cento sull'ammontare della rata scaduta.

2. Se il pagamento avviene dopo il ventesimo giorno dalla scadenza di una rata e non oltre i novanta giorni dalla scadenza stessa, ferma restando l'applicazione della sopratassa del 10 per cento sull'ammontare della rata scaduta, il debitore decade dal beneficio della rateazione ed e' obbligato a pagare in unica soluzione le rate residue con i relativi interessi maturati.

3. Se il pagamento avviene oltre i novanta giorni dalla scadenza di una rata, il debitore, oltre a decadere dal beneficio della rateazione perde anche il beneficio dell'esonero dalle penalita' concesso dagli articoli 35 e 37 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, limitatamente all'ammontare del tributo non ancora versato.

Art. 3

1. Le dilazioni gia' stipulate per il pagamento di imposte, tasse, sopratasse e pene pecuniarie rimangono valide; sono tuttavia abbuonate le sopratasse e le pene pecuniarie previste in tali dilazioni per le rate non ancora scadute, qualora il contribuente adempia puntualmente al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le norme stabilite dagli atti di dilazione.

2. In caso di inadempimento alle suddette norme si applicano le disposizioni stabilite dal precedente articolo 2.

Art. 4

1. La competenza a concedere le rateazioni di cui ai precedente art. 1 e' demandata agli Uffici del registro senza limitazione di valore.

2. Gli atti di dilazione devono essere approvati dalle Intendenze di finanza.

3. Per la mancata concessione delle richieste di dilazione da parte degli Uffici del registro o per la mancata approvazione da parte delle Intendenze di finanza di quelle gia' concesse dagli Uffici del registro e' ammesso il ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

Art. 5

1. Gli atti di garanzia stipulati ai fini della concessione delle dilazioni previste dalla presente legge sono soggetti ad imposta fissa di registro e sono esenti dalle tasse di bollo ed imposte ipotecarie.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI