Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo dei Comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, si applicano anche ai Comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali.
2. Il Comitato di amministrazione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dei cennati Comuni e' composto: di un rappresentante del Demanio, nominato dal Ministro per le finanze; di un membro, designato nel proprio seno dagli speciali comitati o commissioni di vigilanza o di amministrazione, istituiti per la gestione delle singole aziende patrimoniali; di un membro nominato dal prefetto della Provincia; di un membro nominato dall'Amministrazione comunale; dei rappresentanti indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'art. 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 321, e di due rappresentanti dei lavoratori nominati dal prefetto su terne di nomi designati dalle associazioni sindacali locali ed a queste appartenenti, tenuto conto della consistenza delle associazioni sindacali stesse.
3. Il presidente e' nominato nel seno del Comitato di amministrazione.
4. E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI