Efficacia delle disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, per il ricupero e la rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Per il ricupero e la rimessa in efficacia dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane a causa di eventi bellici, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1 gennaio 1948 e fino al 31 dicembre 1949, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI