diritto.io

Modificazione alla tabella V allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, che fissa gli assegni da corrispondere al personale militare della Marina palombaro e sommozzatore ed alle rispettive guide

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Alle norme di corresponsione annesse alla tabella indicata nel precedente articolo sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) la gratificazione prevista per gli allievi torpedinieri M. P. e per i militari che conseguono il brevetto di seconda classe e' elevata a lire 1000;

  2. b) la misura massima del compenso per la ricerca di un siluro, nel caso che lo stesso sia ricuperato, e' fissata in lire 2000.

Art. 3

1. Alla maggiore spesa di complessive lire 22.500.000 annue derivante dalla presente legge verra' fatto fronte nell'esercizio finanziario 1950-51 mediante riduzione, per un equivalente importo, dello stanziamento del capitolo n. 165 dello stato di previsione della, spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI