Contributo annuale per la partecipazione dell'Italia all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la corresponsione della quota annua delle spese dovute per la partecipazione dell'Italia all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, a cui il Governo italiano ha aderito con legge 5 aprile 1950, n. 295.
Art. 2
1. Alla spesa di L. 6.890.000, corrispondente a dollari U. S. A. 10.601,72, viene fatto fronte, per l'esercizio 1950-51, mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del Capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
2. Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI