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Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione assistita fra l'Italia e l'Australia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' approvato l'Accordo di emigrazione assistita, concluso a Melbourne fra l'Italia e l'Australia il 29 marzo 1951.

Art. 2

1. Piena ed intera, esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3

1. Alla spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 370.000.000 per l'esercizio 1950-51 ed in lire 1.215.000.000 per l'esercizio 1951-52, si provvede, rispettivamente, con i fondi stanziati sul capitolo n. 105 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza, sociale per l'esercizio 1950-51, e con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

Art. 4

1. Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, e' autorizzato a stipulare le necessarie Convenzioni con gli Enti e gli Istituti ai quali verranno affidate le operazioni finanziarie relative all'Accordo che si approva con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA - MARAZZA - LA MALFA - PETRILLI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI