Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo fino all'ammontare di lire quattro miliardi all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali un mutuo fino all'ammontare di quattro miliardi con ammortamento in venti anni, al saggio vigente al momento della concessione, al fine di porlo in grado di sistemare il deficit verso la Cassa medesima risultante dal conto corrente di cui all'art. 12 del regolamento 20 dicembre 1928, n. 3239.
2. Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.
3. Ove l'Ente mutuario non paghi le rate di ammortamento alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro provvedera', dietro semplice notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 3938, n. 493, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali.
4. Per l'operazione di cui ai precedenti comma l'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali gode del trattamento fiscale di cui alla legge 2 giugno 1930, n. 733.
Art. 2
1. Le Tesorerie provinciali e la Tesoreria centrale che, ai sensi dell'art. 20 del regolamento dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, provvedono al pagamento dei mandati emessi dall'Istituto, dovranno assicurarsi della capienza della spesa negli stanziamenti del bilancio dell'Ente.
2. A tale scopo l'Istituto dovra' fare risultare dai mandati di pagamento la somma stanziata nell'articolo cui e' imputata la spesa nonche' la disponibilita' che ne assicuri la capienza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 16 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI